I diritti del segnalante
Per tutelare il segnalante – e incentivare le segnalazioni:
- È garantita la riservatezza in ordine alla sua identità (salvo i casi strettamente necessari previsti dalla legge);
- Sono previste delle misure di protezione (divieto di ritorsione & limitazioni di responsabilità)
- Le misure di protezione nei confronti del segnalante SI applicano quando al momento della segnalazione, il segnalante aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell’ambito di applicazione oggettivo della normativa whistleblowing.
- Le misure di protezione nei confronti del segnalante NON si applicano quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.



